Si tratta di episodi limitati e decisamente meno frequenti rispetto ad altre zone d'Italia, ma anche sul territorio provinciale di Biella continuano ad essere registrate violazioni delle norme che regolano l'attività venatoria e la tutela della fauna selvatica. E' il fenomeno del bracconaggio, o caccia di frodo, con il quale si indica l'esercizio dell'attività venatoria in violazione delle norme vigenti. Se in passato la selvaggina rappresentava una delle principali fonti di sostentamento per la popolazione, con il passare dei secoli il diritto di caccia è diventato prerogativa delle classi dominanti fino ad essere definito, con la normativa moderna, patrimonio indisponibile dello Stato. Cosa significa? In pratica, soltanto chi esercita la caccia con regolare licenza e nel rispetto della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, che disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio, può abbattere capi appartenenti alle specie cacciabili, nei tempi, nei luoghi e con i mezzi consentiti dalla legge. In questi casi il cacciatore diventa legittimo proprietario della selvaggina prelevata. Qualsiasi altra forma di cattura o abbattimento della fauna selvatica è invece considerata bracconaggio e viene perseguita dalla legge. Tra gli esempi più comuni figurano la caccia all'interno di aree protette, l'attività svolta fuori dai periodi o dagli orari consentiti, l'esercizio della caccia senza licenza, il superamento dei limiti di capi giornalieri o stagionali e l'utilizzo di mezzi vietati, come balestre, lacci, tagliole, reti o richiami acustici elettronici. E non solo. Rientrano inoltre infatti nel bracconaggio l'abbattimento di specie protette e l'impiego di tecniche espressamente vietate dalla normativa oltre che "bocconi" avvelenati.
A vigilare sul rispetto delle norme sono le guardie ittiche e venatorie provinciali, affiancate dai volontari coordinati dagli enti competenti, dai Carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA), dalle forze di polizia presenti sul territorio e dai guardiaparco delle aree naturali protette. Nel Biellese il servizio di vigilanza può contare su sette guardie ittiche e venatorie provinciali, coordinate da un responsabile. Gli agenti, assunti lo scorso anno e formati per svolgere il proprio incarico, sono oggi pienamente operativi sul territorio e impegnati nelle attività di controllo e tutela della fauna.
Le sanzioni previste per chi viola la normativa sono contenute nell'articolo 30 della Legge 157/1992. Nella maggior parte dei casi è prevista la possibilità di estinguere il reato attraverso il pagamento di una somma di denaro, ma per le violazioni più gravi, come l'abbattimento, la cattura o la detenzione di fauna particolarmente protetta e l'esercizio della caccia durante il periodo di divieto generale, può scattare anche l'arresto.
Le conseguenze per i trasgressori comprendono quindi sia sanzioni amministrative, come multe e sospensione dei tesserini venatori, sia sanzioni penali, con ammende rilevanti e possibili provvedimenti restrittivi nei casi più gravi, ad esempio quando vengono utilizzati mezzi di cattura vietati o quando la fauna viene commercializzata illegalmente.
























