Brutta notizia per comuni e Provincia, la Cassazione con la sentenza 24793/2013 ha stabilito che le strade sono a carico del gestore che ha sempre l'obbligo di tenerla in condizioni di sicurezza. L'obbligo di custodia è stato riaffermato dalla terza sezione civile ma la sentenza fissa anche le responsabilità del danneggiato, quindi occhio al tachimetro perché velocità sopra i limiti e manovre azzardate annullano qualsiasi pretesa di danno, anche per i pedoni è meglio calzare scarpe adatte, quindi il tacco alto e gli zoccoli olandesi potrebbero rivelarsi una scelta infelice.
Come riporta un articolo del sole 24ore “L'interpretazione l'articolo 2051 del Codice civile, che prevede la responsabilità che ha il custode (e il gestore della strada è assimilato ad esso, come prevede il regio decreto 2056 del 1923) sulle cose che ha in custodia, «salvo che provi il caso fortuito». Per anni, sulla scia della sentenza 156/1999 della Consulta, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che l'estensione della rete bastasse di per sé a configurare il caso fortuito. Ma già negli ultimi cinque anni la Corte aveva adottato un'interpretazione più restrittiva per il gestore”.
Con la sentenza depositata ieri, la Cassazione si riferisce alla frattura di una gamba riportata da una signora inciampata sul dislivello tra una basola e l'altra di una via di Napoli. L'infortunio è del 2001 e la pronuncia della Corte d'appello era del 2006. Il Comune aveva dichiarato di non poter garantire una custodia effettiva della sua rete stradale, a causa della sua vasta estensione e sul fatto che la donna abitasse nel quartiere dov'è avvenuto l'incidente e che quindi conoscesse lo stato del manto stradale .
“La Cassazione – come riporta l'articolo del Sole24ore - ha ricordato che ora la sua giurisprudenza è cambiata. I giudici si riferiscono alla sentenza 20427/2008, che solleva l'ente proprietario della strada dalle sue responsabilità solo se dimostra di non aver potuto fare nulla per evitare il danno, causato da un evento improvviso. La sentenza di appello sulla vicenda di Napoli si limitava a respingere la richiesta di risarcimento perché all'epoca l'obbligo di custodia non era inteso in modo così stringente”.




















