Autovelox e tutor vanno tarati periodicamente, altrimenti la multa è nulla. Lo ha sancito la sentenza 14543/16 della seconda sezione civile della Cassazione, pubblicata venerdì 15 luglio, con la quale è stato accolto il ricorso di un automobilista multato per la violazione dell’articolo 142, nono comma, Cds: oltre il verbale risulta illegittimo anche il conseguente stop alla patente decretato dal prefetto. Secondo la suprema corte, la velocità dei veicoli costituisce un elemento valutabile e misurabile e devono dunque essere svolte verifiche a intervalli regolari di tempo sugli apparecchi che rilevano l’andatura dei mezzi sulle strade e consentono alle autorità di sanzionarli: si tratta di un incombente che non può essere sostituito dalla produzione di certificazioni su omologazione e conformità, che nulla dicono sul corretto funzionamento degli strumenti.
Cassata la sentenza di merito che fa riferimento alle meglio specificate «operazioni di calibratura» rispetto all’adempimento di verifica che incombe sull’amministrazione; senza controlli a scadenze fisse, si arriverebbe a risultati paradossali: «una qualunque bilancia nel mercatino rionale» dietro l’angolo «è soggetta a periodica verifica della taratura» e per gli anni scorsi non lo sono stati complessi apparecchi che svolgono «un accertamento irripetibile e producono gravi conseguenze per il cittadino proprietario o conducente di un veicolo».
"Questa sentenza - spiega Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” - fa finalmente luce su una materia che coinvolge migliaia di automobilisti che si sono visti notificare verbali anche a raffica, per la presunta violazione del limite di velocità imposto in determinati tratti di autostrada e rilevati con l’ormai famigerati Autovelox e SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità) o meglio noto come “Safety tutor” o ancora nella forma più breve “tutor” che misura per l’appunto, la velocità media tenuta dall’automobilista, su definite parti di autostrada che spesso coincidono con i territori di più comuni in successione così determinando l’oggettiva difficoltà di individuare quale sia il giudice del luogo della commessa violazione. Sarebbe paradossale - è la conclusione - che siano controllate le bilance dei mercatini e non gli accertamenti irripetibili sulle strade".






















