Dal 1 gennaio 2023 i Carabinieri Forestale in servizio nella provincia di Biella hanno sanzionato una ventina di persone colte in flagranza a bruciare residui vegetali tramite la pratica dell’abbruciamento. È opportuno ricordare che nella stagione invernale ed in particolare nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo di ogni anno (dal 1 settembre per le risaie), nel territorio regionale, la combustione dei residui vegetali è assolutamente vietata. Fatta salva la possibilità da parte dei sindaci dei Comuni di derogare a tale divieto con propria ordinanza, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale.
La norma che dispone tale divieto su tutto il territorio regionale piemontese è la legge regionale n. 15 del 4 ottobre 2018 - Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). L’art. 10 c. 2 di tale legge stabilisce infatti che “E’ vietato l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” ( Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo di ogni anno.
L’inosservanza a tale prescrizione comporta l’applicazione della sanzione da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro. Chiunque, quindi, sia intenzionato a liberarsi di residui vegetali tramite la pratica dell’abbruciamento è tenuto ad acquisire tutte le informazioni di dettaglio al fine di operare in sicurezza e nel rispetto dei limiti consentiti, evitando così non solo di incorrere in rilevanti sanzioni amministrative ma anche di esporre l’incolumità del proprio territorio (e, di conseguenza, dei cittadini che lo abitano) a un serio rischio.
La pratica dell’abbruciamento del materiale vegetale (raggruppato sul luogo di produzione in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) è sempre vietata nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi (decretato dalla Regione) e quando i Comuni o le amministrazioni competenti lo prevedano appositamente, in tutti i casi in cui sussistano condizioni sfavorevoli per la salute dei cittadini o dell’ambiente. Anche nei casi in deroga, resta comunque proibita, su tutto il territorio della regione l’accensione di fuochi a distanza inferiore a 50 metri da terreni boscati, arbustivi o pascolivi (100 metri nel caso sia stato dichiarato lo stato di pericolosità).
La sanzione da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro, si applica anche in violazione al divieto di accensione fuochi o abbruciamento di materiale vegetale ad una distanza inferiore a 50 metri da terreni boscati, arbustivi o pascolivi (art.10, c. 3 L.R. 15/2018) e per non aver custodito il fuoco fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento (art.10 c. 5 L.R. 15/2018).
Recenti novità legislative
Il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103 ( Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano), all’art. 10 comma 1 ( Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiale vegetale nel luogo di produzione.
Procedura di infrazione n. 2014/2147), ha imposto il divieto delle pratiche agricole di cui all’art. 182, comma 6 bis del d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152 nelle zone, individuate ai sensi del Decreto legislativo n. 155/2010, appartenenti alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, in cui vengono superati i valori limite, giornaliero od annuale di qualità dell’aria previsti per il materiale particolato PM10, fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente; mentre al comma 4 dello stesso articolo, è stabilita la relativa sanzione per l’inosservanza di tale divieto di combustione di materiale vegetale sul territorio delle predette regioni, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto.
Sanzione che è stata incrementata portandola a € 600,00 (minimo € 300,00 massimo € 3.000,00), in luogo di quella prevista dalla L.R. n. 15 del 4 ottobre 2018 che è di € 400,00 ( minimo € 200,00 massimo € 2.000,00). Deroga per sole zone montane e agricole svantaggiate. Materiale vegetale: paglia, sfalci e potature provenienti da aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali, ecc.) nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso.
In ogni caso l’abbruciamento di residui vegetali nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 (tre metri steri, ecc.) non costituisce mai “gestione di rifiuti” ma normale pratica agricola. Dal 2021 (D.G.R. 26.2.2021 n. 9-2916) sono vigenti in Piemonte i vincoli rafforzati per la combustione dei residui vegetali.
In particolare:
- nelle aree di superamento dei valori massimi di particolato nell’aria: Comuni delle zone IT0118 (agglomerato di Torino), IT0119 ( pianura) e IT0120 (collina) : dal 1° settembre al 15 aprile è vietato bruciare le paglie e le stoppie di riso, mentre dal 15 settembre al 15 aprile è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo, anche se in piccoli cumuli, né è applicabile da parte dei sindaci alcuna deroga temporanea al divieto;
- nel resto del territorio regionale ( per la provincia di Biella, nei soli Comuni di montagna di Campiglia Cervo, Piedicavallo, Rosazza, Alloche, Callabiana, Caprile, Crosa e Selve Marcone), il divieto di combustione decorre dal 1° novembre al 31 marzo; ai sensi della L.R. 1/2019 i sindaci possono derogare con propria ordinanza, per massimo 30 giorni anche non continuativi, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 182 comma 6 bis D. Lgs. 152/2006 (tre metri steri per ettaro al giorno).