(Adnkronos) - Nel processo che ha portato alla condanna di Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, scomparso nel 2023, per frode fiscale nel 2013 non c’è stata alcuna violazione del diritto ad avere un equo processo. Lo ha stabilito la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, all’unanimità, dichiarando ricevibile la parte dell’esposto riguardante una mancanza di imparzialità della Corte di Cassazione e irricevibile il resto.
Come ricostruisce la Corte, il ricorso è stato presentato nel dicembre 2013 da Berlusconi stesso dopo la sua condanna per concorso in dichiarazioni fiscali fraudolente legate all'acquisto di diritti televisivi tramite Mediaset: quattro anni di reclusione, poi ridotti a uno per effetto dell'indulto. La Cassazione ha confermato la condanna il 1 agosto 2013, a cui hanno fatto seguito l'interdizione dai pubblici uffici e la decadenza da senatore.
La questione centrale riguardava un'intervista concessa dal giudice Antonio Esposito, che presiedeva un collegio della Corte di Cassazione, a Il Mattino il 5 agosto 2013, dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito delle motivazioni, avvenuto il 29 agosto. Secondo il ricorrente, il giudice aveva voluto influenzare i colleghi anticipando le motivazioni. Per la Corte non emerge alcun pregiudizio né un dubbio oggettivamente fondato sull'imparzialità del collegio, perché la decisione era già stata adottata. La corte di Strasburgo precisa di non dover valutare l'opportunità del comportamento di Esposito né le sue conseguenze disciplinari, ma solo l'effetto sull'imparzialità, ricordando al contempo che i magistrati devono mostrare la massima discrezione nei rapporti con la stampa.
Sulle frasi ostili attribuite a Esposito, riferite da partecipanti a cene private e da dipendenti di un hotel di Ischia, la Corte ha ritenuto la prova insufficiente. Il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio del giudice prima del processo, e le iniziative giudiziarie di Esposito riflettono il clima di ostilità successivo alla condanna. Le affermazioni del giudice relatore A.F., poi deceduto e registrato a sua insaputa, sono state giudicate generiche e in contrasto con il suo comportamento durante e dopo il processo. Né la rapidità del procedimento né l'assegnazione alla sezione feriale indicano, secondo i giudici, una volontà precostituita di condannare. Sono stati dichiarati irricevibili tutti gli altri motivi.























