Il nuovo Decreto-Legge Sicurezza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha aperto un confronto anche tra gli appassionati di montagna e attività outdoor per le nuove disposizioni sul porto dei coltelli pieghevoli.
Il punto più discusso riguarda i coltelli pieghevoli con punta acuta, apertura assistita o con una sola mano e lama superiore ai 5 cm: per questi strumenti il decreto prevede un divieto molto più rigido di porto fuori dall’abitazione, con sanzioni che arrivano alla reclusione da uno a tre anni. Per i coltelli con lama oltre gli 8 cm resta invece centrale il tema del giustificato motivo, con pene previste da sei mesi a tre anni.
Proprio su questo aspetto si è acceso il dibattito. Nelle scorse settimane alcune voci del mondo della montagna hanno contestato una norma ritenuta penalizzante per escursionisti e fungaioli, sottolineando come il coltellino faccia spesso parte dell’attrezzatura abituale in ambiente naturale. La richiesta avanzata è quella di un chiarimento interpretativo o di una deroga specifica per l’uso in montagna.
Accanto alle critiche, però, è emersa anche una lettura più prudente della norma, fondata sulla distinzione tra porto e trasporto. In sostanza, avere lo strumento addosso, in tasca o comunque immediatamente disponibile, rientra nel porto; diverso è il trasporto nello zaino, che viene indicato come il comportamento più corretto per chi pratica escursionismo o attività all’aperto, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali.
Per chi frequenta sentieri e rifugi, il quadro resta quindi più severo rispetto al passato, ma non tale da impedire in assoluto il trasporto di strumenti da utilizzare durante un’uscita. La prudenza, in questa fase, resta l’indicazione principale: evitare di tenere il coltello a portata di mano e riporlo nello zaino è la soluzione più indicata per muoversi nel rispetto delle nuove disposizioni.