Con il Decreto-Legge 146/2021 convertito in legge sono state apportate importanti modifiche all’interno del D.lgs. 81/08. Anche per quel che riguarda l’individuazione e le funzioni del preposto ci sono state alcune variazioni molto importanti da sapere: si prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, l’obbligo ulteriore di individuare il preposto (o preposti) per l'effettuazione delle attività di vigilanza, con la rispettiva possibilità - per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro - di stabilire l'emolumento ad essi spettante.
Insieme a Gemini Sicurezza, azienda leader del territorio in termini di sicurezza sul lavoro, andremo a vedere – passo dopo passo – cosa è cambiato all’interno di questa sezione, selezionandone i passaggi più importanti.
L’art. 18 (obblighi del DL) è stato modificato nelle seguenti parti:
"b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività";
L’art. 19 (obblighi del Preposto) è stato modificato nelle seguenti parti:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti";
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate";
L’art. 26 (lavori in regime di appalto o subappalto) è stato modificato nelle seguenti parti:
"8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto";
I preposti individuati dovranno partecipare ad un corso di formazione ed avere una formale nomina scritta. L’aggiornamento del preposto è così individuato:
Art. 19 7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi");
L’aggiornamento biennale, invece, è in sospeso in attesa del nuovo accordo tra Stato e Regioni, che andrà a normare i nuovi corsi.
Da quanto esposto sopra, si evince che il Decreto-Legge 146/2021 ha l’obbligo di individuare il preposto a prescindere dalla reale necessità di avere una figura che effettui la vigilanza in azienda; dovrà essere individuato e comunicato al committente in tutti i casi in cui l’azienda invierà dei lavoratori presso terzi: in questo caso, anche il singolo lavoratore dovrà avere la qualifica di preposto.
Per evitare possibili contestazioni, Gemini Sicurezza consiglia quindi di provvedere all’individuazione ed alla nomina dei preposti necessari a coprire tutte le attività lavorative in essere.
Per maggiori informazioni: Tel. 015 401808 - Cell. 333 2456007 (Referente: Oliver Vitale)
Gli uffici di Gemini Sicurezza S.r.l. si trova in via Torino 55/D, a Biella (BI).
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