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Regione Piemonte | 14 giugno 2021, 19:33

Sanità, no pagamento ticket a forze di Polizia per incidenti in servizio. Cirio: “Atto di equità per chi rischia vita”

ticket sanitario

Foto di repertorio

Da oggi, il personale di Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, non coperto da copertura assicurativa Inail, viene esentato dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni di specialistica ambulatoriale successive e strettamente correlate ad infortunio occorso in orario di servizio, indipendentemente dalla gravità dell’infortunio stesso, per un periodo massimo di 180 giorni a decorrere dall’evento traumatico.

Lo ha deciso questa mattina la Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi. «Andiamo a sanare un’assurdità del sistema burocratico nazionale – riferiscono il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi – secondo cui gli operatori della sicurezza, che non godono della copertura assicurativa Inail, devono pagarsi il ticket delle spese sanitarie conseguenti agli infortuni nell’ambito del loro lavoro. Una situazione che non ha motivo di esistere e a cui il Piemonte ha voluto porre rimedio facendovi fronte con risorse proprie, come segno di equità nei confronti di questi lavoratori che rischiano quotidianamente la loro incolumità per la sicurezza del territorio».

Il primo plauso all’iniziativa è stato espresso dall’assessore regionale alla Sicurezza e alla Polizia locale del Piemonte, Fabrizio Ricca. Per il riconoscimento dell’esenzione temporanea non serve l’attestato rilasciato dall’Azienda sanitaria locale, bensì l’esenzione è indicata direttamente dal prescrittore in ricetta, dopo aver accertato che ne sussistano i presupposti. Per usufruire dell’esenzione temporanea, il medico di Pronto Soccorso rilascia all’interessato il certificato di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio. L’esenzione ha durata sino alla chiusura dell’infortunio stesso e comunque per la durata massima di 180 giorni dall’evento traumatico e, in assenza di guarigione entro il termine indicato, può essere rilasciato, da un medico territoriale od ospedaliero, un nuovo certificato medico continuativo dell’infortunio con cui la prognosi può essere prolungata. Il controllo del rispetto della durata massima è a carico del prescrittore.

Comunicato stampa g. c.

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